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Sabato 22 Novembre 2014 - Libertà

«Tassa bonifica, il Consorzio fa giochi di bussolotti»

L'associazione Proprietari di casa polemizza con le interpretazioni della sentenza della Suprema Corte fornite dall'ente delle opere idrauliche

Confedilizia: si vuol giustificare ogni pretesa contributiva, ma la Cassazione non ha smentito il Tribunale

Sostenere - come ha fatto il Consorzio di bonifica a commento della sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto i suoi ricorsi contro i pronunciamenti della commissione tributaria regionale su beni e fabbricati situati nel comprensorio consortile - che «il beneficio goduto da una pluralità di immobili per effetto di una o più opere di bonifica costituisce un beneficio generale (legittimante la contribuzione) e non già un beneficio generico», in realtà «non rappresenta esattamente il dettato della Cassazione».
A polemizzare è l'associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza che ieri è intervenuta per contestare le interpretazioni delle otto sentenze della Cassazione in materia di tassa di bonifica fornite il giorno prima agli organi di stampa dal Consorzio di bonifica. «Riportiamo - perché ogni lettore possa controllare - il testo della prima sentenza emessa», essendo «le altre sette praticamente quasi fotocopie», ha osservato l'associazione in un primo comunicato, seguito da un secondo nel quale si afferma che «non esiste alcun elemento per asserire che la Cassazione abbia ribaltato, né completamente né in parte, la nota sentenza del Tribunale di Piacenza che ha condannato il Consorzio di bonifica a rifondere al Comune di Piacenza 162mila euro di contributi non dovuti (più interessi) ».
Premesso che «la decisione della Corte è stata assunta praticamente in mancanza di contraddittorio», non essendosi costituite ben sette parti private su otto (fra gli assenti anche la Fondazione di Piacenza e Vigevano), e che «interessate erano alcune sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale e non certamente quella del Tribunale piacentino, e lasciate da parte inconferenti manifestazioni di auto incensazione del Consorzio che lasciano il tempo che trovano», prosegue Confedilizia, «va rimarcato che il Tribunale di Piacenza non ha attuato alcuna confusione tra beneficio generale e beneficio generico. Anzi, ha tenuto ben distinti i due caratteri, intervenendo con abbondanza di motivazioni di fatto e diritto per chiarire, proprio, come il beneficio generale riguardante molti immobili determinati e individuati, dia luogo a contribuzione (che di per sé comporta - per le Sezioni Unite della Cassazione - un aumento di valore degli immobili) ».
«Operare giochi di bussolotti sul valore semantico e giuridico delle parole può servire a innalzare cortine fumogene, ma non intacca nemmeno in parte la sentenza del Tribunale», sostiene l'associazione dei Proprietari Casa che conclude «ribaltando polemicamente le riserve adombrate sulla sentenza del Tribunale che ha condannato il Consorzio, rilevando come lungi dal disapplicare princìpi della Suprema Corte, il Tribunale li ha messi in atto con dovizia e scrupolo, andando alla radice proprio del criterio del beneficio generale, che non è, come a qualche ente tassatore farebbe comodo, un'etichetta per giustificare qualsiasi pretesa contributiva, anche se giuridicamente infondata».
In ogni caso la Suprema Corte, nel cassare le sentenze impugnate dal Consorzio di bonifica, ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che provvederà anche in ordine alle spese sostenute sin qui nel procedimento giudiziario.

gu. ro.

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